Ordinanza n. 15 del 1992

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ORDINANZA N. 15

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, parte seconda, del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per la indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Petrucci Marco iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Samir Mohamed iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel procedimento a carico di Petrucci Marco, imputato del reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1985, n.685, la quarta sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato, rimettendo gli atti al medesimo giudice per le indagini preliminari;

che nel procedimento a carico di Samir Mohamed, imputato dei reati di cui agli artt. 588, secondo comma, 582, 583 e 585 del codice penale, la settima sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, rilevando la omessa notificazione all'imputato del decreto medesimo, e rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari;

che con due ordinanze del 28 giugno 1991 e del 2 luglio 1991, di identico contenuto (R.O. nn. 584 e 585 del 1991), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, al quale erano stati rimessi gli atti relativi ai suddetti procedimenti, ha sollevato in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo";

che, ad avviso del giudice remittente, in presenza di un provvedimento del Tribunale ritenuto dal giudice per le indagini preliminari abnorme o affetto da nullità assoluta lo stesso giudice per le indagini preliminari dovrebbe "sottostare alla decisione di altro giudice", in violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione e l'imputato sarebbe sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell'art. 25 della Costituzione;

che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, dove, nella disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza, non si prevede alcuna specifica statuizione in ordine ai rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, con la conseguenza che la disciplina del codice avrebbe dovuto consentire l'applicazione, anche in ordine a tali rapporti, del rimedio generale costituito dal ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, al fine di superare situazioni di stasi processuale derivanti da provvedimenti abnormi o affetti da palese nullità;

che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) e che nelle ordinanze di rimessione non si adducono argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati;

che la norma impugnata non tocca il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, di cui all'art. 25 della Costituzione, dal momento che la stessa non investe la competenza, ma risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario; che la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge n.81 del 1987 - come rilevato anche nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale - si riferisce esclusivamente ai conflitti di giurisdizione e di competenza, mentre la norma impugnata prevede una specifica forma di soluzione dei dissensi tra giudici dello stesso ufficio giudiziario al fine di rendere spedita la definizione del processo e che, pertanto, anche la questione relativa alla violazione dell'art. 76 della Costituzione deve essere dichiarata infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/01/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 gennaio del 1992.